Nel caso in esame, la Corte di Cassazione si pronuncia in tema di modifica dell’ammontare dell’assegno di mantenimento a carico del genitore cui nasce successivamente un altro figlio. La Suprema Corte sostiene che:
"A seguito della sopravvenienza di nuovi impegni economici familiari dell'obbligato all’assegno di mantenimento, scaturenti dalla nascita di un altro figlio, il giudice deve verificare se gli stessi abbiano causato un effettivo impoverimento delle sostanze di quest’ultimo, tale da richiedere una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, diversamente, la complessiva modificata condizione economica dell’obbligato sia comunque di una consistenza così trascurabile da rendere irrilevanti i nuovi oneri al fine del mantenimento del precedente figlio."
Inoltre, una volta che venga accertata la sopraggiunta nascita di un altro figlio, al cui mantenimento l’obbligato deve contribuire, il giudice deve tenere conto anche delle risorse economiche della madre convivente.
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Scarica l'ordinanza n. 612/2026 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile