Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che, in sede di divisione di un immobile in comproprietà di due coniugi legalmente separati, già adibito a casa familiare, l’attribuzione del cespite in proprietà esclusiva al coniuge assegnatario configura una causa automatica di estinzione del diritto di godimento di cui quest’ultimo è titolare, che, pertanto, non potrà avere alcuna incidenza sulla determinazione del conguaglio dovuto all’altro coniuge comproprietario dell’immobile, cui va conferito un valore economico pieno e corrispondente a quello venale di mercato, risultando, a tal fine, ininfluente la circostanza che nell'immobile stesso continuino a vivere i figli minori o non ancora autosufficienti rimasti affidati allo stesso coniuge divenutone proprietario esclusivo, poiché il relativo aspetto continua a fare parte dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole da regolare nella sede propria, con possibile modifica in proposito dell'assegno di mantenimento. E, d’altra parte, afferma la Suprema Corte che:
"qualora il bene venga attribuito in proprietà esclusiva al coniuge che già ne godeva come casa coniugale, verrà a prodursi l'effetto della concentrazione in capo allo stesso coniuge di tale diritto di godimento e del diritto dominicale sull'intero immobile, che permane privo di vincoli, con la conseguenza che il primo, già derivante dal provvedimento di assegnazione giudiziale, risulterà assorbito dall'acquisito diritto in proprietà esclusiva dell'immobile stesso, il quale, perciò, ne determinerà l'estinzione (secondo parte della dottrina si tratterebbe di una forma assimilabile a quella di un'estinzione per confusione)."
Secondo la Cassazione:
"in sede di valutazione economica del bene casa familiare ai fini della divisione, il diritto di godimento di questo derivante dal procedimento di assegnazione non potrà avere alcuna influenza sulla determinazione del conguaglio dovuto all'altro coniuge, poiché lo stesso si pone come un atipico diritto personale di godimento, che viene a caducarsi con l'assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli, divenendo, in tal caso, la sua sussistenza priva di una base logico-giuridica giustificativa, anche in base all'applicazione del principio generale secondo cui “nemini res sua servit”. "
Scarica la Sentenza n. 18641/2022 della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili