È questa una importante decisione che sottolinea come in sede di separazione dei coniugi, sia l’affidamento che il collocamento dei figli devono rispettare l’effettiva ed esclusiva salvaguardia del loro interesse sotto il profilo morale e materiale, pertanto è illegittimo il provvedimento che limiti in maniera rilevante la frequentazione di uno dei genitori come nel caso in cui sia stato applicato il collocamento prevalente presso la madre anziché il collocamento paritario, motivato con il mero fatto che il figlio si trovi in età prescolare.
Nel caso in esame la Suprema Corte aveva evidenziato come la decisione della Corte di Appello sia stata dettata esclusivamente dal criterio astratto della maternal preference, senza valutazione in concreto delle effettive esigenze della bambina e della disponibilità paterna a continuare a prendersene cura, anche grazie alle condizioni logistiche favorevoli che consigliavano la prosecuzione delle modalità di collocamento paritetico già in atto, in concreto rispondenti al migliore interesse della minore. La Suprema Corte fa rilevare che l’esclusivo interesse morale e materiale dei figli si ravvisa pertanto nel mantenimento di un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, stigmatizzando le limitazioni adottate dalla Corte d’Appello in applicazione di valutazioni del tutto astratte, quale appunto quella della cosiddetta "maternal preference".
Pertanto nell’adozione dei provvedimenti relativi alla prole, il giudice è chiamato a scegliere tra le diverse soluzioni astrattamente possibili quelle che in concreto consentono di realizzare le finalità di cui all’art. 337 ter c.c. e, pertanto di assicurare al minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, e di ottenere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi.
Pertanto il giudice in tale ottica deve privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare, garantendo il migliore sviluppo della personalità del minore. Gli Ermellini nel caso in esame, altresì, hanno evidenziato come la Corte di Appello, nell’adottare la decisione impugnata:
"ha operato un giudizio in astratto, incentrato sulla sola età della minore, che, comunque aveva già compiuto tre anni, senza prestare attenzione alle modalità di relazione in atto della bambina con i genitori, ritenendo tale criterio astratto prevalente rispetto alle concrete condizioni di vita della famiglia, senza valutare le effettive condizioni di vita familiare e la migliore soluzione da adottare alla luce dell’art. 337 ter c.c. in relazione alle capacità e attitudini di entrambi i genitori nella cura e nell’educazione della minore."
La Corte di Cassazione pertanto osserva che la scelta effettuata dalla corte d’appello sui tempi e modi di frequentazione tra padre e figlia è risultata del tutto sganciata da una valutazione in concreto della relazione della bambina con ciascuno dei genitori, delle esigenze e dei bisogni della stessa, oltre che della disponibilità e delle attitudini dei genitori, avendo avuto pertanto solo l’effetto di limitare grandemente la conservazione del rapporto tra padre e figlia. Pertanto tale decisione veniva cassata dagli Ermellini, che, nel collocamento paritetico, ravvisavano la migliore modalità di collocamento della Minore a tutela di suoi concreti diritti ed interessi preminenti.