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La Cassazione ancora una volta precisa che in tema di rapporti tra nonni e nipoti minorenni, il diritto degli ascendenti non ha carattere assoluto e incondizionato, bensì risulta subordinato al preminente interesse del minore, la cui valutazione costituisce giudizio di merito non sindacabile in cassazione se supportato da una motivazione che non sia meramente apparente. L’interruzione delle frequentazioni nonni-nipoti può essere legittimamente disposta quando il giudice di merito accerti che la conflittualità familiare — anche se creata dagli adulti — provoca pregiudizio al benessere psico-fisico dei minori e che, altresì, non sussistono condizioni di collaborazione tra ascendenti e genitori atte a concretizzare una funzione educativa positiva.

Per saperne di più contattare l’avv. Margherita Corriere.

Scarica l'ordinanza n. 1744/2026 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile

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