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Tale decisione scaturisce da una controversia che era stata promossa da una cittadina coniugata, che chiedeva il riconoscimento del suo diritto di essere identificata nella scheda elettorale solo con il suo cognome, senza l’aggiunta di quello del marito.

Secondo la Suprema Corte:

"Il principio di uguaglianza e di non discriminazione statuito dall’art. 3 della nostra Costituzione, dall’art. 21 della Carta di Nizza e dall’art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, deve essere rispettato anche nelle procedure elettorali e, pertanto, ne consegue che le donne coniugate non dovranno più riportare il cognome del coniuge né sulla tessera elettorale, né tantomeno nelle liste elettorali, in nome dell’imprescindibile principio di uguaglianza e non discriminazione."

Per saperne di più contattare l’avv. Margherita Corriere.

Scarica l'ordinanza n. 3534/2026 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile

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