Con l’ordinanza n. 1772 del 26 gennaio 2026, la Corte di Cassazione, sul tema delle spese straordinarie di mantenimento dei figli, offre una importante delucidazione che si pone in direzione di un orientamento già consolidato, presentando però importanti ripercussioni nella prassi delle separazioni e dei divorzi.
Per ottenere il rimborso delle spese straordinarie occorre promuovere autonomo giudizio, provando che siano imprevedibili e importanti per la gestione della prole. Considerato che le spese straordinarie non necessitano di preventiva autorizzazione, il genitore che le anticipa, per ottenerne il rimborso, deve promuovere un separato giudizio provando che sono state effettivamente spese imprevedibili e rilevanti per la gestione dei figli. Nella categoria delle spese straordinarie rientrano quelle per usufruire del servizio erogato dalla babysitter.
Gli Ermellini partono dalla distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie, sottolineando come le prime siano contraddistinte da stabilità e prevedibilità e pertanto fisiologicamente comprese nell’assegno periodico di mantenimento, mentre le seconde si caratterizzano per la loro imprevedibilità e per la loro particolare incidenza economica, peculiarità queste che ne impediscono una preventiva determinazione al momento della regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori. In tale prospettiva, possono assumere natura straordinaria anche spese come quelle per la baby-sitter quando non rappresentino un costo strutturale e ordinario dell’organizzazione familiare, ma rispondano invece a necessità sopraggiunte del minore. E la Suprema Corte ribadisce che il criterio fondamentale da avere sempre costantemente presente resta quello dell’interesse preminente del figlio, che può certamente legittimare scelte organizzative anche incisive sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario. È in questa dialettica che si inserisce l’affermazione secondo cui le spese straordinarie possono essere sostenute senza la preventiva autorizzazione dell’altro genitore solo quando risultino funzionali alla cura e alle esigenze del minore.
La Cassazione, altresì, effettua una differenziazione tra il momento della spesa e quello della sua ripetibilità, facendo rilevare che, se, da una parte, la mancanza di consenso preventivo non rende di per sé illegittima la spesa straordinaria, dall’altra essa incide sul piano processuale, imponendo al genitore che ne chieda il rimborso di promuovere una autonoma azione di accertamento con cui dovrà dimostrare non solo la natura straordinaria e la rilevanza dell’esborso, ma anche che la spesa non sia già compresa nell’assegno di mantenimento e che risulti proporzionata alle condizioni economiche delle parti.
Per saperne di più contattare l’avv. Margherita Corriere.