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Sappiamo che di norma, in caso di separazione o divorzio, in presenza di figli minori, viene disposto l'affidamento condiviso, a tutela del diritto alla bigenitorialità dei figli. Pertanto possiamo affermare che la regola generale, nel caso di affidamento della prole ai genitori separati, è regolamentarlo in maniera condivisa, a tutela degli interessi primari dei figli.
L'art. 337-ter del codice civile prescrive al giudice di valutare "prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori", in modo da realizzare al meglio il diritto della prole a "mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi". Entrambi i genitori hanno, dunque, la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.

Invece l'affidamento esclusivo costituisce una soluzione eccezionale, accordata unicamente ove risulti, una condizione di uno dei genitori tale da rendere l'affidamento condiviso pregiudizievole e contrario agli interessi della prole. C'è da rilevare che anche con tale tipo di affidamento rimangono di competenza di entrambi i genitori le decisioni di maggiore interesse per i figli. Pertanto il genitore affidatario esclusivo esercita la responsabilità genitoriale sui minori, ma per le decisioni di maggiore interesse (relativi ad esempio all'istruzione, alla salute etc.) dovrà comunque interpellare l'altro genitore, che non perde la titolarità della responsabilità genitoriale, bensì subisce la limitazione del suo esercizio nei confronti dei figli minorenni.
L'affidamento esclusivo rafforzato o affidamento super esclusivo si dispone invece quando il giudice si trova di fronte ad un genitore totalmente incapace di prendersi cura della prole. In tali casi il genitore affidatario assume da solo tutte le decisioni relative all'istruzione, alla salute e alla crescita del minore senza alcun obbligo di coinvolgere l'altro genitore. Quest'ultimo mantiene invece la responsabilità genitoriale e i relativi doveri, tra cui l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli.

L'affido super esclusivo si applica solitamente in caso di gravi violenze da parte di uno dei genitori, oppure di sua totale incapacità di prendersi cura della prole o in caso di suo disinteresse nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
L'affidamento esclusivo rafforzato rappresenta un mezzo da utilizzare a tutela della prole.
A tal fine ricordiamo l'ordinanza n. 26517/2024, con cui la Suprema Corte ha confermato l'affidamento esclusivo rafforzato al padre, facendo rilevare che tale decisione era motivata dalla grave conflittualità tra i genitori e dalla fragilità delle condizioni psicologiche della madre, che mostrava gravi limiti nelle sue capacità genitoriali. La Corte ha sottolineato che l'interesse superiore del minore deve prevalere, giustificando l'attribuzione dell'affidamento esclusivo rafforzato al genitore ritenuto più idoneo a tutelare i diritti fondamentali dei figli minori.

Ed ancora recentemente il Tribunale di Pescara con la sentenza del 19 maggio 2025 n. 559 ha evidenziato che il disinteresse mostrato dal genitore per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale (desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel relativo procedimento) è indicatore di una condizione di plausibile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, che può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre (anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale), dando luogo al cosiddetto affido super esclusivo che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d'ufficio. Nel disporre ciò, il Tribunale ha anzitutto ricordato che, pur essendo prevalente la modalità di affido condiviso della prole di minore età a entrambi i genitori, l'art. 337-quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori ad un genitore quando l'affido condiviso sia contrario al superiore interesse del minore. Di conseguenza il Tribunale ha ritenuto che la regola dell'affido condiviso è derogabile solo ove assai svantaggiosa per il minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo saltuario il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso implica anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.

Nel caso in esame era risultato che il padre non aveva mai provveduto al sostentamento dei figli né sotto il profilo prettamente economico, né sotto il profilo morale. Tali comportamenti hanno provocato una severa compromissione dei rapporti con i figli che, per paura della sua aggressività, desistevano dall'avere contatti con lo stesso. In conseguenza del disposto affidamento super esclusivo della prole alla madre, il Tribunale ha disposto l'assegnazione della casa coniugale alla madre, per abitarvi unitamente ai figli; e, all'esito della comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, ha imposto al padre l'obbligo di corrispondere alla madre, quale contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma di complessivi euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Scarica l'ordinanza n. 26517/2024 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile

Scarica la sentenza n. 559/2025 del Tribunale Ordinario di Pescara

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