Con l’ordinanza n. 1596/2026 la Corte di Cassazione ha ribadito che:
"l’identità della persona non si identifica con il mero dato genetico, ma si realizza anche soprattutto attraverso i legami affettivi maturati nel contesto familiare, con la conseguenza che l’interesse del figlio deve essere valutato attraverso un bilanciamento concreto e non meccanico tra verità biologica e realtà relazionale vissuta."
Nella vicenda processuale, benché il dato biologico accertato fosse pacifico rivestivano un ruolo centrale le ricadute esistenziali di tale accertamento sul figlio, ormai divenuto maggiorenne. Il ragazzo riferiva di non avere ricordi significativi del presunto padre e descriveva un contesto familiare contraddistinto da gravi tensioni ed episodi dolorosi provocati dal padre e la totale assenza di rapporti significativi con la famiglia paterna, che evidenziavano una sostanziale estraneità della figura paterna rispetto al percorso di crescita e alla quotidianità affettiva del figlio.
Nel caso specifico in effetti non era ravvisabile una base affettiva meritevole di tutela e la Suprema Corte, riportandosi al quadro normativo rappresentato dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in particolare dall’art. 8 CEDU, che non attribuisce una prevalenza automatica alla verità biologica rispetto all’interesse del figlio, faceva rilevare che il bilanciamento tra tali valori non può basarsi su valutazioni astratte, ma deve essere legato alla concreta esperienza di vita del soggetto interessato. Pertanto la tutela della stabilità dello status di figlio può prevalere sulla verità biologica solo in presenza di un legame affettivo realmente vissuto e consolidato, tale da giustificare il sacrificio del dato genetico. Cosa che nel caso in esame non sussisteva.
La Cassazione pertanto ribadisce che:
"Il disconoscimento di paternità non costituisce un esito automatico conseguente all’accertamento scientifico, ma richiede un’analisi approfondita delle vicende personali e relazionali dei soggetti coinvolti. Il diritto non può imporre una paternità meramente formale in assenza di un efficace legame affettivo, soprattutto quando tale legame sia stato sostituito da dinamiche di trauma o di concreta indifferenza."
Per saperne di più contattare l’avv. Margherita Corriere.
Scarica l'ordinanza n. 1596/2026 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile