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Secondo gli Ermellini non è censurabile la decisione dei giudici di merito di non procedere direttamente all'ascolto dei minori, che sono stati sentiti personalmente dalla psicologa e dai servizi sociali, in base ad una precisa e articolata motivazione, che sottolinea la manifesta superfluità di tale ascolto già espletato da esperti. Nel caso in esame tra l’altro secondo i giudici tale ascolto sarebbe stato in concreto contrasto con l'interesse dei minori, che invece deve essere sempre tutelato e salvaguardato. La Suprema Corte nel caso di specie fa rilevare che, ratione temporis, non erano applicabili le nuove disposizioni sull'ascolto del minore della riforma Cartabia, per cui la fattispecie restava regolamentata dagli artt. 315 bis e 336 bis c.c.. Evidenzia poi la Cassazione come il comma 3 dell’art. 315 bis c.c., disponeva che:

"il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano."

Mentre l'art. 336-bis afferma che:

"1. Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato. 2. L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento. 3. Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. 4. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video."

Nel caso in esame, la Corte di appello aveva ritenuto manifestamente superfluo l’ascolto poiché era stata acquisita la relazione psico sociale di aggiornamento relativa al nucleo familiare, con coinvolgimento del Servizio Sociale e del Servizio di Psicologia dell’ASL competente per territorio. I giudici del merito avevano rilevato pertanto che la condizione dei minori fosse stata adeguatamente approfondita e che non erano emerse situazioni di disagio dei minori che potessero giustificare delle modifiche del loro affidamento.
La Corte di Appello, altresì, faceva rilevare come l’ascolto dei minori fosse contrario ai loro interessi, in quanto correvano il rischio di essere coinvolti ancora di più nel conflitto presente nel rapporto tra i loro genitori, ancora incapaci di una “comunicazione funzionale, essenziale, ma necessaria per la gestione ed il benessere dei figli”.
Emergeva pertanto che la loro decisione di non procedere direttamente all'ascolto dei minori, sentiti personalmente già dalla psicologa e dai servizi sociali, si fondava su una motivazione, articolata, analitica e specifica, conforme alla consolidata giurisprudenza dominante e in linea con la normativa internazionale.

Scarica l'ordinanza n. 4561/2025 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile

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