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Nel caso in esame la decisione della Cassazione scaturisce dall’impugnazione del provvedimento della Corte di Appello che nel caso di specie, con valutazione sul fatto insindacabile in sede di legittimità, aveva rilevato che:

"il rapporto preferenziale di C.C. con l'habitat domestico riconducibile alla pregressa vita familiare fosse venuto meno, in quanto la figlia vive ininterrottamente da più di quattro anni in un'altra abitazione e quindi in un diverso contesto familiare, ben lontana dalle abitudini, consuetudini di vita e relazioni domestiche proprie della abitazione di cui si chiede l'assegnazione."

Sottolineando pertanto come ormai la minore si fosse sradicata dal luogo in cui si era svolta la vita familiare quando i genitori ancora stavano insieme. Sostiene la Suprema Corte che il giudice di appello si era basato sul principio condivisibile che l’assegnazione della casa coniugale è dettata esclusivamente dall’interesse della prole ed è finalizzata alla necessità di conservare integro ai figli l’habitat domestico che per loro rappresenta il centro degli affetti, delle abitudini, degli interessi, in cui si estrinseca la loro vita familiare.
Ma nel caso in esame, come ampiamente e giustamente motivato dal giudice di secondo grado, “la durata di 4 anni dell’allontanamento volontario della minore” aveva radicalmente compromesso lo stabile legame tra la prole e l’immobile che aveva avuto la destinazione di casa familiare, annullandosi quindi quel peculiare legame che rappresenta il fondamentale presupposto per la sua assegnazione in favore dei figli.

Scarica l'ordinanza n. 13138 del 17 maggio 2015 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile

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